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Caso Trotta: Avellino prosciolto, nessuna penalizzazione

Pubblicato in data: 25/11/2016 alle ore:08:35 • Categoria: Avellino calcioStampa Articolo

Marcello TrottaIl Tribunale Nazionale Federale ha prosciolto l’Avellino da ogni addebito relativo alla questione Trotta per il trasferimento dal Fulham. Un altro successo dell’avvocato Edoardo Chiaccio e dei legali Gianpaolo Calò e Michele Cozzone che hanno saputo smontare le accuse che avevano visto la società irpina rischiare di essere penalizzata di almeno un punto. Ecco il testo integrale del provvedimento. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER TACCONE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), MASSIMILIANO TACCONE (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl – (nota n.3025/161 pf 16-17 GT/gb del 26.9.2016). Il deferimento Con provvedimento prot. 3025/161pf16-17/GP/gb in data 26 settembre 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: – Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl; – Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl: a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3,del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionatoprofessionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; – la Società US Avellino 1912 Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS,per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl, dal Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati. Le memorie difensive I Sig.ri Sig. Taccone Walter e Taccone Massimiliano e la Società US Avellino 1912 Srl,hanno fatto pervenire tre distinte memorie difensive analoghe per i contenuti nelle quali evidenziano: – la acclarata assenza in capo ai deferiti della “benché minima inadempienza stante la pendenza di lite non temeraria dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna”; – che alla scadenza del 24/6/2016 la US Avellino 1912 Srl ha documentato alla Co.Vi.So.C. la esistenza della controversia internazionale con il Fulham FC Limited concernente il calciatore Sig. Marcello Trotta; – che tale controversia si sarebbe conclusa con un accordo transattivo recepito anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Concludono chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati. Il dibattimento Alla udienza del 18 novembre 2016, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Taccone Walter la sanzione 6 (sei) mesi di inibizione, per il Sig. Taccone Massimiliano la sanzione 6 (sei) mesi di inibizione e per la Società US Avellino 1912 Srl la sanzione della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato in corso. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti i quali si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nelle memorie ritualmente depositate chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione Il deferimento è infondato e va rigettato. Con la nota in data 9/8/2016, la Co.Vi.So.C. ha rilevato che alla data del 24/6/2016 l’Avellino, “secondo quanto previsto dal Titoli I), par. I), lett. D), del Comunicato Ufficiale 367/A del 26/4/2016” non ha provveduto al pagamento dei debiti scaduti alla data del 31/3/2016, nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi ad acquisizioni internazionali di calciatori. Nello specifico l’Avellino non avrebbe versato quanto dovuto al Fulham FC Limited per la cessione del calciatore Trotta secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto in data 8/1/2015. Il detto contratto di cessione evidenzia la esistenza di due tipi di pagamenti previsti in capo al cessionario Avellino, quello “fisso” conseguente alla cessione del calciatore Trotta e quello “variabile” esigibile dalla cedente in caso di ulteriore vendita del calciatore (da parte della cessionaria) ad altro sodalizio sportivo ed ottenimento di un profitto da parte dell’Avellino. I due pagamenti – quello fisso e quello variabile – hanno, secondo quanto previsto dal contratto, una esigibilità differente: la quota fissa è ottenibile a seguito della vendita, punto 3.2 del contratto; quella variabile, secondo i punti da 3.3 a 3.8, è subordinata alla ulteriore vendita del calciatore a terzi, all’ottenimento di un profitto da parte dell’Avellino ed alla richiesta di pagamento da parte del Fulham all’Avellino. La documentazione in atti se da un lato conferma la esigibilità della quota fissa, attesa sia la esecuzione del contratto di cessione del calciatore Trotta sia la esistenza del giudizio poi transatto avente ad oggetto il saldo della quota fissa, dall’altro esclude la esigibilità della quota variabile. Non risulta in atti la richiesta che il Fulham avrebbe dovuto inoltrare all’Avellino per ottenere il versamento della quota variabile, peraltro non determinata nel suo ammontare. Alla luce di quanto esposto questo Tribunale ritiene rispondente agli adempimenti previsti dal C.U. 367/A del 2016, la comunicazione in data 24/6/2016, inviata dall’Avellino alla Co.Vi.So.C. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

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