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Biotestamento, Ferraro sollecita la maggioranza Carullo: “Istituisca il registro per le Deposizioni Anticipate di Trattamento”

Testamento biologico, il consigliere di minoranza Pasquale Ferraro sollecita l’amministrazione Carullo affinché istituisca il registro comunale relativo alle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Sulla base della legge 219 del 2017, entrata in vigore lo scorso 31 gennaio e relativa alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, il capogruppo di «Impegno per Mercogliano» ritorna sulla questione, già oggetto di interrogazione consiliare, «per mantenere alta l’attenzione su una tematica per me molto importante dal punto di vista umano e civile dato che chi vorrà fare ricorso alle dat lo farà perché probabilmente dovrà affrontare un difficile percorso terapeutico e – sottolinea l’esponente di minoranza – con l’istituzione di un registro comunale per lo meno potremo alleviare le problematiche relative alla fase burocratica nonché le spese notarili». Le dat, infatti, devono essere necessariamente depositate in forma scritta o dinanzi a un notaio o consegnate personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza che le annota nell’apposito registro. Di qui l’accorato appello di Ferraro: «Per la prima volta una legge, in applicazione dell’articolo 32 della Costituzione, disciplina il rapporto tra paziente cosciente e medico prevedendo anche le dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari – prosegue -. Attraverso queste disposizioni, infatti, una persona vigile e cosciente potrà stabilire a quali trattamenti essere sottoposto nel momento in cui non sarà più nelle condizioni di poter esprimere la propria volontà». Un argomento molto delicato e dibattuto negli ultimi tempi: «Queste nuove norme rappresentano un giusto punto di equilibrio tra responsabilità del medico, diritto all’autodeterminazione e rispetto della vita e della libertà della persona». Gli ambiti principali di applicazione riguardano il diritto alle scelte terapeutiche e cure condivise, il rifiuto alla cura, il divieto dell’eutanasia e del suicidio assistito e il ruolo della famiglia. In particolare Ferraro sottolinea come la Dat rappresenti «una presa di coscienza importante per ogni soggetto maggiorenne che può stabilire, per il periodo in cui sarà incapace di intendere e di volere o non potrà esprimersi, a quali cure e accertamenti sottoporsi nominando un fiduciario cioè una persona che lo rappresenti nella relazione con il medio e lo sostituisca nell’assunzione delle scelte». I sanitari, pertanto, sono tenuti a rispettare la volontà contenuta nella dat tranne quando siano palesemente incongrue cioè non corrispondano alla situazione clinica del malato o siano sopraggiunte terapie non prevedibili al momento della compilazione della dat, tali da offrire concrete possibilità di miglioramento della vita del malato: «In questi casi il medico può decidere di non rispettarle se c’è il consenso del fiduciario mentre – conclude – in caso di conflitto tra medico e fiduciario deciderà poi il giudice».
FdL

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