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Pdl cittadino: sentenza boccia l’aumento della Tarsu

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (n° 129/05/11 del 1/2/2011) ha ritenuto non applicabile la delibera n.° 102 della giunta del Comune di Mercogliano del 26/4/2010 con la quale è stato sancito l’incremento del 19% della TARSU per l’anno 2010. Lo si legge in un comunicato stampa a firma del coordinamento cittadino e del gruppo consiliare del Pdl di Mercogliano:

“L’illegittimità dell’aumento della tassa sui rifiuti era già stata evidenziata dal nostro gruppo consiliare in occasione del consiglio comunale del 24/5/2010 laddove si era messa in luce la totale carenza di motivazione della disposizione di giunta. Un contribuente del Comune di Mercogliano, ritenendo che tale carenza avesse valenza anche dal punto di vista fiscale, ha adito l’organo di giustizia tributaria provinciale al fine di veder dichiarata l’illegittimità della delibera d’aumento e, conseguentemente, ottenerne la disapplicazione nei suoi confronti. La Commissione, rilevata la contumacia del Comune di Mercogliano, ha ritenuto validi i rilievi del contribuente evidenziando che l’aumento del 19% rispetto alla tassa dell’anno precedente è da considerarsi illegittimo non risultando dalla delibera “alcuna citazione della indispensabile esposizione dei dati consuntivi e previsionali del costo del servizio”. Tale vicenda, sebbene sia superfluo affermarlo, risulta come una ulteriore conferma della totale incapacità della giunta e della maggioranza che la sostiene a gestire ed organizzare i servizi essenziali alla collettività. Senza tener conto che l’illegittimità dell’aumento appare come un ulteriore elemento sintomatico della mendacia delle voci di entrata iscritte nel bilancio di previsione per il 2010. E pensare che l’assessore al bilancio nella missiva di accompagnamento all’avviso di pagamento della TARSU, buggerando i suoi concittadini, aveva giustificato l’illegittimo aumento della tassa descrivendolo come una necessaria conseguenza dell’obbligo imposto dalla legge agli enti locali di trovare integrale copertura ai costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza. Ciò, a suo dire, rilegava gli enti locali e, in particolare, i comuni a svolgere un mero ruolo di “soggetti intermediari”. Per fortuna l’intervento della Commissione, organo terzo rispetto al dibattito politico locale, ha evidenziato come la legge, in realtà, lungi dal conferire al Comune la veste di semplice intermediario nella gestione del ciclo dei rifiuti, pretende invece che esso svolga un ruolo essenziale nella programmazione del servizio e nell’individuazione degli elementi necessari per una sua sostenibilità economica”.

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